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Aumento del contributo annuo dello Stato a favore della Fondazione Acropoli Alpina

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

Art. 1

1. Il contributo annuo dello Stato ai favore della Fondazione Acropoli Alpina e' elevato a decorrere dall'esercizio finanziario 1952-53, da lire 200.000 a lire 500.000.

Art. 2

1. La maggiore spesa di lire 300.000 annue derivante dalla presente legge gravera' sullo stato di previsione del Ministero della difesa e verra' fronteggiata con lo stanziamento del capitolo n. 213 dello stato di previsione del Ministero predetto per l'esercizio 1952-53 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 febbraio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI