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Incompatibilita' parlamentari

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del Governo o di organi dell'Amministrazione dello Stato.

2. Sono escluse dal divieto le cariche in enti culturali,
assistenziali, di culto e in enti-fiera, nonche' quelle conferite nelle Universita' degli studi o negli Istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei Corpi accademici,
salve le disposizioni dell'art. 2 della legge 9 agosto 1948, n.

3. 1102.

4. Sono parimenti escluse le nomine compiute dal Governo, in base a
norma di legge, su designazione delle organizzazioni di categoria.4

Art. 1-bis

1. L'ufficio di deputato o di senatore o di componente del Governo e' incompatibile con l'ufficio di componente di assemblee legislative o di organi esecutivi, nazionali o regionali, in Stati esteri.

Art. 2

1. Fuori dei casi previsti nel primo comma dell'art. 1, i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, ne' esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco revisore direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente, in associazioni o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica Amministrazione, o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente.

2. Si applicano alle incompatibilita' previste nel presente articolo le esclusioni indicate nel secondo comma dell'art. 1.4

Art. 3

1. I membri del Parlamento non possono ricoprire le cariche, ne'
esercitare le funzioni di cui all'articolo precedente in istituti bancari o in societa' per azioni che abbiano, come scopo prevalente, l'esercizio di attivita' finanziarie, ad eccezione degli istituti di credito a carattere cooperativo, i quali non operino fuori della loro sede.4

Art. 4

1. I membri del Parlamento non possono assumere il patrocinio
professionale, ne', in qualsiasi forma, prestare assistenza o consulenza ad imprese di carattere finanziario od economico in loro vertenze o rapporti di affari con lo Stato.4

Art. 5

1. Ai membri del Governo non possono essere assegnate indennita' o compensi per l'esercizio di funzioni di presidenza o amministrazione di enti o aziende dipendenti dai loro Ministeri o su cui i loro Ministeri debbano o possano esercitare vigilanza o controllo.

Art. 6

1. Chi abbia rivestito funzioni di Governo, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare, non puo' assumere le cariche o le funzioni di cui all'art. 2 negli enti pubblici o nelle societa', enti o istituti indicati negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, se non sia decorso almeno un anno dalla cessazione delle funzioni governative.

Art. 7

1. I membri del Parlamento per i quali esista o si determini qualcuna delle incompatibilita' previste negli articoli precedenti debbono, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, optare fra le cariche che ricoprono ed il mandato parlamentare.

Art. 8

1. Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilita' previste dalle leggi sono di competenza della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati o del Senato, che e' investita del caso dalla Presidenza della rispettiva Assemblea, secondo che trattisi di un deputato o di un senatore che non abbia ottemperato a quanto disposto nell'articolo precedente.

Art. 9

1. Oltre le incompatibilita' previste dalla Costituzione, restano ferme tutte le altre incompatibilita' e la varie cause di ineleggibilita' contenute nelle leggi vigenti, salve, per queste ultime, le modifiche apportate dalla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 febbraio 1953
EINAUDI
DE GASPERI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI