Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, concluso a Londra il 16 giugno 1951, relativo al prolungamento della durata di validita' dei brevetti per invenzioni industriali appartenenti, nel Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, a cittadini italiani e, in Italia, a cittadini di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia ed il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda dei Nord, relativo al prolungamento della durata di validita' dei brevetti per invenzioni industriali appartenenti, nel Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, a cittadini italiani e, in Italia, a cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, concluso a Londra il 16 giugno 1951.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, 16 giugno 1951, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 9 dell'Accordo.
Art. 3
1. Le disposizioni contenute negli articoli 3 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169, convertito, con modificazione, nella legge 29 dicembre 1927, n. 2701, e 21 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, non sono applicabili ai benefici contemplati dall'Accordo sopradetto.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 febbraio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - CAMPILLI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI