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Modificazioni al testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, relativamente ai requisiti fisici e morali di cui devono essere in possesso gli aspiranti al conseguimento delle patenti di guida e i titolari delle stesse, in sede di revisione

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. Il secondo comma dell'art. 83 e' sostituito dal seguente:
"La domanda deve essere corredata da un certificato medico, di data non anteriore a tre mesi, rilasciato da un ispettore sanitario delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in attivita' di servizio (con firma legalizzata dal comandante del Corpo al quale appartiene l'ufficiale medico), o da un ufficiale sanitario con firma legalizzata nei modi di legge.
"Nel caso in cui si richieda il rilascio del certificato di idoneita' per la patente di abilitazione di secondo grado, la domanda dovra' essere corredata anche dal certificato generale del casellario giudiziario in data non anteriore a tre mesi".

Art. 3

1. Il terzo comma dell'art. 86 e' abrogato.

Art. 4

1. Nel terzo comma lettera c), dell'art. 83 e nel terzo comma dell'art. 91 il nome "Snellen" e' sostituito dal seguente: "Monoyer".

Art. 5

1. L'art. 84 e' sostituito dal seguente: "Non possono essere ammessi all'esame di idoneita' di cui agli articoli 86 e 87:

  1. 1) coloro che sono stati condannati per delitto contro il patrimonio punibile con pena restrittiva della liberta' personale non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione o che risultano dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza o comunque si trovino sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali;

  2. 2) coloro che sono stati condannati almeno due volte a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore a due anni per delitto colposo.

"L'indegnita' cessa con la revoca delle misure amministrative di sicurezza personali o con la riabilitazione".

Art. 6

1. L'ultimo comma dell'art. 85 e' abrogato.

Art. 7

1. Il punto 1° dell'art. 95 e' abrogato.

Art. 8

1. All'art. 111 e' aggiunto il seguente comma:
"Le patenti di abilitazione alla guida rilasciate a seguito di autorizzazione accordata ai sensi dei numeri 1° e 3° della seconda parte del presente articolo hanno validita' per l'anno di emissione e per i quattro anni successivi, salvo rinnovo con le stesse norme di cui al presente articolo".

2. La precedente disposizione si applica anche per le patenti gia' rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

1. Ai fini della revisione delle patenti di abilitazione alla guida di automobili, ai sensi dell'art. 91, e' ammesso, in deroga a quanto stabilito dal predetto articolo 91, che:

  1. a) i conducenti muniti di patente di abilitazione di 1° grado percepiscano la voce di conversazione a metri otto complessivamente e a non meno di metri due per l'orecchio che sente di meno;

  2. b) i conducenti muniti di patente di 2° grado percepiscano la voce di conversazione a metri otto da ciascun orecchio;

  3. c) i conducenti muniti di patente di abilitazione di 3° grado, in luogo dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 91, presentino i requisiti di cui al punto c) del terzo comma dell'art. 83. Detti conducenti non possono pero' guidare autobus in servizio di noleggio da rimessa o di linea e treni automobili con freno continuo, e cio' va annotato nella patente di abilitazione.

Art. 10

1. Le norme di cui ai precedenti articoli 5 e 9 si applicano anche alla revisione generale delle patenti di abilitazione alla guida di automobili disposta per l'anno 1949.

Art. 11

1. Con decreti del Presidente della Repubblica, da emanare non oltre cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, possono essere stabiliti o modificati i requisiti fisici da richiedere ai fini della revisione delle patenti stesse.

2. L'emanazione di tali decreti deve aver luogo con riguardo ai risultati della scienza medica nel campo acustico e visivo.