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Assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati ed invalidi per causa di servizio e dei congiunti dei caduti per servizio di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 2

1. Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi per servizio coloro che, durante il servizio militare o civile, alle dipendenze dello Stato e degli Enti locali, territoriali e istituzionali, siano divenuti inabili a proficuo lavoro, o si trovino menomati nella loro capacita' di lavoro in seguito a lesioni o ad infermita' incontrate o aggravate per causa di servizio.

2. Sono considerati orfani di caduti per servizio coloro dei quali il padre, o la madre esercitante la patria potesta' o i diritti derivanti dalla medesima, siano morti per causa di servizio alle dirette dipendenze dello Stato o degli altri Enti di cui al precedente comma.

Art. 3

1. Le disposizioni per il collocamento degli invalidi per servizio contenute nella presente legge non si applicano:

  1. a) agli invalidi che abbiano perduto ogni capacita' lavorativa;

  2. b) agli invalidi che, per la natura ed il grado della loro invalidita', possono riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti;

  3. c) agli invalidi ascritti alla nona e decima categoria di cui alla tabella A annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

  4. d) agli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

  5. e) agli invalidi affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Art. 4

1. Presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione saranno formati, con la collaborazione dei rappresentanti delle sezioni provinciali dell'Unione nazionale mutilati per servizio, due elenchi provinciali, rispettivamente per gli invalidi e per gli orfani dei caduti aspiranti ai collocamento come impiegati, come personale subalterno e come operai, presso le Amministrazioni pubbliche o presso i privati datori di lavoro.

Art. 5

1. Al comma primo dell'art. 4 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e' aggiunta la seguente lettera g):
"g) da un invalido per servizio designato dalla Presidenza, dell'Unione nazionale mutilati per servizio".

2. All'ultimo comma dello stesso articolo, alle parole "i componenti di cui alle lettere d), e) e f)" sono sostituite le parole "i componenti di cui alle lettere d), e), f) e g)".

Art. 6

1. Gli invalidi per servizio che aspirano ad essere iscritti nel rispettivo elenco di cui al precedente art. 4 dovranno, all'atto della domanda di iscrizione, presentare al competente Ufficio del lavoro:

  1. 1) il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido e' provvisto e la categoria e la voce dell'invalidita' da cui e' colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidita' agli effetti della liquidazione della pensione privilegiata ordinaria oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-ter);

  2. 2) tutti i documenti atti a dimostrare le attitudini lavorative e professionali dell'invalido anche in relazione alla occupazione cui aspira;

  3. 3) una dichiarazione di un ufficiale sanitario debitamente legalizzata, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo' riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' de compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

2. Gli orfani dei caduti per causa di servizio, che aspirano ad essere iscritti nel rispettivo elenco di cui al precedente art. 4, dovranno, all'atto della domanda d'iscrizione, presentare all'Ufficio del lavoro competente:

  1. 1) un certificato di nascita debitamente legalizzato;

  2. 2) una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

Art. 7

1. L'invalido ed il datore di lavoro che lo occupa possono chiedere una visita collegiale di controllo per accertare le condizioni dell'invalidita' stessa, in rapporto alle disposizioni del numero 3 dell'articolo precedente.

2. A far parte del Collegio medico provinciale di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, sara' chiamato un rappresentante designato dalla locale sezione dell'Unione nazionale mutilati per servizio.

3. La domanda per la visita collegiale deve essere rivolta al competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

4. Quando si tratti di assunzione dell'invalido presso pubbliche amministrazioni a termini dell'art. 9, il Collegio medico sara' nominato dal Ministro competente.

Art. 8

1. All'invalido iscritto nell'elenco provinciale, di cui all'art. 4 della presente legge, l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione rilascera' una tessera personale di iscrizione contenente le seguenti notizie:

  1. 1) numero d'ordine di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4;

  2. 2) cognome, nome, paternita', data e luogo di nascita del titolare;

  3. 3) categoria e voce della invalidita' risultante:

    1. a) dal libretto di pensione;

    2. b) dal referto medico collegiale;

  4. 4) grado di rieducazione professionale;

  5. 5) grado di capacita' lavorativa generica e specifica;

  6. 6) condizione dell'invalido risultante dal certificato di cui all'art. 6 n. 3, e all'art. 7;

  7. 7) posti occupati dall'invalido prima della mutilazione e dopo.

2. All'orfano iscritto nel rispettivo elenco provinciale il competente Ufficio del lavoro rilascera', sulla scorta dei documenti prescritti per l'iscrizione nell'elenco medesimo, un certificato valido ad ogni effetto ai fini del godimento di tutti i benefici e le provvidenze sancite dalla legge in favore della rispettiva categoria.

Art. 9

1. Agli effetti delle disposizioni contemplate dagli articoli 9, 10, 12 e 14 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dovra' essere occupato un invalido per servizio per ogni tre posti riservati agli invalidi di cui all'art. 2 della legge suddetta.

2. Le assunzioni obbligatorie dei mutilati e invalidi per servizio saranno computate a copertura delle percentuali gia' stabilite dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, in favore degli invalidi contemplati dall'art. 2 della legge medesima e non potranno in alcun caso essere effettuate in eccedenza alle dette percentuali.

3. I provvedimenti di assunzione del personale presso le Amministrazioni e gli Enti indicati nell'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, non conformi alle disposizioni del presente articolo, possono essere impugnati tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale, su istanza, sia dei singoli invalidi per servizio iscritti come disoccupati presso gli Uffici del lavoro, sia dell'Unione nazionale mutilati per servizio.

4. Le norme vigenti per l'assunzione agli impieghi pubblici e privati e per il collocamento obbligatorio degli orfani di guerra sono estese, in quanto applicabili, agli orfani dei caduti per causa di servizio.

Art. 10

1. Gli elenchi, le variazioni, e i prospetti che le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici a carattere nazionale soggetti a vigilanza governativa sono tenuti ad inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, ai sensi dell'art. 11 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dovranno contenere anche i dati e le notizia relative ai mutilati ed invalidi per causa di servizio.

2. Notizie e dati analoghi dovranno essere compresi anche nei prospetti e nelle variazioni contemplati dal terzo comma del succitato art. 11 e che dovranno essere inviati, oltre che ai prefetti ed alle competenti rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi di guerra, anche agli Uffici del lavoro territorialmente competenti.

Art. 11

1. I datori di lavoro che sono tenuti, in virtu' della presente legge ad occupare invalidi per servizio dovranno, quando non vi abbiano provveduto direttamente, rivolgere le richieste agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

2. In mancanza di disponibilita' da parte degli Uffici del lavoro cui e' rivolta la richiesta, gli Uffici stessi disporranno l'invio del personale invalido eventualmente disponibile nelle province viciniori.