Approvazione della Convenzione stipulata fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la ditta Pirelli per la proroga al 31 dicembre 1952 dell'efficacia della Convenzione stipulata fra le medesime parti per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini dello Stato, approvata con legge 20 maggio 1950, n. 731, e prorogata al 31 dicembre 1951 con legge 2 gennaio 1952, n. 59
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' approvata l'annessa Convenzione stipulata fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la ditta Pirelli di Milano, con la quale viene prorogata fino al 31 dicembre 1952 la efficacia della Convenzione stipulata fra le medesime parti, per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprieta' dello Stato, approvata con legge 20 maggio 1950, n. 731, e prorogata al 31 dicembre 1951 con legge 2 gennaio 1952, n. 59.
Art. 2
1. Al pagamento delle somme dovute alla ditta Pirelli per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini in forza della Convenzione di cui al precedente articolo sara' provveduto con i fondi del capitolo relativo alla spesa per la manutenzione dei cavi sottomarini del bilancio ordinario della Amministrazione postale-telegrafica.
Art. 3
1. La Convenzione di cui all'art. 1 sara' registrata col pagamento della imposta fissa di registro.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 febbraio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - SPATARO - PELLA - VANONI - PACCIARDI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI