Estensione dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, ai cancellieri e segretari giudiziari provenienti mediante concorso dal ruolo degli aiutanti di cancelleria
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. La disposizione di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, si estende anche ai cancellieri e segretari giudiziari provenienti dal ruolo degli aiutanti di cancelleria che in seguito a Concorso sono entrati o entreranno a far parte del gruppo B del personale giudiziario, fermo in ogni caso il riconoscimento dell'anzianita' pregressa in quattro anni, qualora i due terzi dell'anzianita' stessa dovessero essere inferiori ai quattro anni.
2. E' abrogata ogni altra disposizione contraria, e che comunque contrasti con la presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 febbraio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - ZOLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI