Assegnazione di lire cinque miliardi da ripartirsi in cinque esercizi successivi per il rinnovamento del materiale automobilistico e dei natanti della Pubblica sicurezza
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la spesa di 5 miliardi per la rinnovazione di materiale automobilistico e dei natanti della Pubblica sicurezza, da iscriversi in ragione di un miliardo per cinque esercizi finanziari consecutivi, con inizio dall'esercizio 1950-51.
Art. 2
1. Alla spesa di cui all'art. 1 si fara' fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 99 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1950-51 ed a quelli corrispondenti per gli esercizi successivi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 marzo 1953
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI