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Concessione di un contributo a favore del "Centro nazionale per la prevenzione e la difesa sociale", con sede in Milano

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la concessione di un contributo di lire 5.000.000 (cinque milioni) annui per la durata di anni tre, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1953-54 a favore dell'Associazione "Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale", con sede in Milano - Palazzo di giustizia.

Art. 2

1. Alla spesa di cui all'art. 1 si fara' fronte con apposito stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (Presidenza del Consiglio) per l'esercizio 1953-1954 e per i due esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 marzo 1953
EINAUDI
DE GASPERI - ZOLI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI