Sospensione dell'obbligo del concorso speciale per l'assegnazione dei professori medi alle sedi di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. A decorrere dal 1 ottobre 1952 e fino al 30 settembre 1955 e' sospeso l'obbligo del concorso speciale per l'assegnazione e i trasferimenti dei professori di ruolo ordinario e di ruolo transitorio delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale alle cattedre di ruolo ordinario e di ruolo transitorio disponibili nelle sedi previste dall'art. 14 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 marzo 1953
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI