Modificazioni all'ordinamento organico dei funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il ruolo organico dei funzionari di pubblica sicurezza (gruppo A) dell'Amministrazione della pubblica sicurezza approvato con il decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 16, e' sostituito dal seguente:
Numero
Grado Qualifica dei posti
IV Ispettori generali capi.............. 4
V Questori ed ispettori generali....... 110
VI Vicequestori......................... 110
VII Commissari capi...................... 282
VIII Commissari........................... 410
IX Commissari aggiunti.................. 490
X e XI Vicecommissari e vicecommissari ag-
giunti............................. 505
Art. 2
1. Gli aumenti di organico nei gradi di questore ed ispettore generale e di vice questore risultanti dall'articolo precedente non sono comprensivi delle rimanenze dei posti in soprannumero autorizzati con l'art. 7 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 16, esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge. Tali rimanenze continueranno ad essere assorbite con il terzo delle vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi.
Art. 3
1. Alla copertura della maggiore spesa derivante dalla applicazione della presente legge sara' provveduto mediante diminuzione per eguale somma del capitolo 51 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio 1952-53 e capitoli corrispondenti dei bilanci degli esercizi futuri.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 marzo 1953
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI