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Soppressione dell'Istituto sperimentale della ceramica

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. Le attivita' e le passivita' dell'Ente predetto saranno, con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, trasferite a quell'Ente, giuridicamente riconosciuto, che abbia per scopo lo svolgimento di attivita' di studio e di sperimentazione nel campo dell'industria della ceramica degli abrasivi e dei silicati.

Art. 3

1. L'impiego delle attivita' nonche' la estinzione delle passivita' del soppresso Istituto saranno fatti dall'Ente predetto sotto la vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 marzo 1953
EINAUDI
DE GASPERI - CAMPILLI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI