Norme per la proroga della durata in carica dei Consigli degli Ordini degli avvocati e dei procuratori e del Consiglio nazionale forense
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. I Consigli degli Ordini degli avvocati e dei procuratori in carica al 31 dicembre 1952 continuano a funzionare fino al 31 dicembre 1953.
2. A quest'ultima data scadono i Consigli che per qualsiasi ragione siano eletti fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1953.
3. Il Consiglio nazionale forense in carica al 31 dicembre 1952 continua a funzionare fino al 31 dicembre 1954.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 marzo 1953
EINAUDI
DE GASPERI - ZOLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI