Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Parigi, tra l'Italia e la Sarre, il 26 ottobre 1951: a) Convenzione generale relativa alle assicurazioni sociali; b) Protocollo annesso; c) Scambio di Note
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi conclusi a Parigi, tra l'Italia e la Sarre, il 26 ottobre 1951:
a) Convenzione generale relativa alle assicurazioni sociali;
b) Protocollo annesso;
c) Scambio di Note.
Art. 2
1. Piena ed intera, esecuzione e' data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 marzo 1953
EINAUDI
DE GASPERI - RUBINACCI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI