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Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione concernente la correzione della Roggia Molinara; b) Convenzione concernente la rettifica di confine lungo la Roggia Molinara fra i comuni di Como e Chiasso; c) Convenzione concernente una rettifica della frontiera al varco stradale di Ponte Chiasso

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni concluse a Chiasso, tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera, il 5 aprile 1951:

2. Convenzione concernente la correzione della Roggia Molinara;

3. Convenzione concernente la rettifica di confine lungo la Poggia Molinara fra i comuni di Como e Chiasso;

4. Convenzione concernente una rettifica della frontiera al varco stradale di Ponte Chiasso.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni suddette a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 marzo 1953
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI