Disposizioni per l'utilizzo delle disponibilita' di bilancio destinate alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi di contenuto particolare
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A partire dall'esercizio finanziario 1950-51 e fino a tutto l'esercizio 1952-53, dal totale delle entrate accertate in ciascun esercizio sara' detratta una somma pari all'onere finanziario complessivo previsto dai disegni di legge non ancora approvati al termine dell'esercizio, ma gia' presentati al Parlamento, con copertura della relativa spesa a carico delle disponibilita' recate dalle "Variazioni allo stato di previsione" e dal capitolo "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso", iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
2. Tale somma sara' portata in aumento della previsione di entrata per l'esercizio immediatamente successivo ed iscritta nella categoria delle "entrate effettive" o nella categoria delle entrate "movimento di capitali", a seconda della categoria d'incidenza della spesa, per essere destinata a copertura dell'onere finanziario dei disegni di legge suindicati.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, negli stati di previsione dell'esercizio in scadenza e in quelli dell'esercizio successivo, le occorrenti variazioni.
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 marzo 1953
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI