diritto.io

Aumento del limite massimo dei finanziamenti per costituire riserve di prodotti alimentari e di materie prime, nonche' per acquisti di attrezzature di proprieta' dello Stato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il limite massimo di 100 miliardi di lire, previsto dall'art. 1 del decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490 convertito nella, legge 30 agosto 1951, n. 950, entro il quale l'Ufficio italiano dei cambi ed il Ministro per il tesoro sono autorizzati rispettivamente a cedere ed a ricevere in prestito la valuta relativa al finanziamento di acquisti effettuati e da effettuare per costituire riserve di prodotti alimentari e di materie prime di proprieta' dello Stato, e' elevato a 150 miliardi di lire.

2. A valere su detta somma, ed entro il limite massimo di lire 6 miliardi, possono altresi' essere acquistati macchinari, apparecchi e attrezzature da darsi in uso temporaneo ad Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, ad Istituti scientifici dipendenti dal le universita' e ad altri enti non privati di studi e ricerche in essi compresi quelli ospedalieri.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a fissare il ca none annuo da corrispondersi da dette Amministrazioni, Istituti ed Enti per macchinari, apparecchi e attrezzature di cui al comma precedente, comprensivo di una quota di ammortamento del costo.

Art. 3

1. La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzette Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e de decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 marzo 1953
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI