Autorizzazione al Ministero della marina mercantile a bandire un concorso straordinario per titoli per il conferimento dei posti di grado iniziale nel ruolo tecnico di gruppo A
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. In deroga all'art. 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615, il Ministero della marina mercantile e' autorizzato ad espletare un concorso straordinario per soli titoli, per il conferimento dei posti di grado iniziale nel ruolo tecnico di gruppo A del Ministero stesso.
2. Al concorso di cui al comma precedente potranno partecipare:
a) i funzionari statali appartenenti da almeno cinque anni a ruoli tecnici, civili e militari, di gruppo A, che siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria navale e meccanica;
b) i liberi professionisti che risultino iscritti da almeno cinque anni nell'albo degli ingegneri, in base al possesso del diploma di laurea in ingegneria navale e meccanica, i quali abbiano i requisiti previsti per l'assunzione nelle carriere statali e che non abbiano superato l'eta' di 45 anni.
3. Ai fini del raggiungimento del periodo di cinque anni di cui alle precedenti lettere a) e b), il periodo di appartenenza a ruoli tecnici di gruppo A e' cumulabile con il periodo di iscrizione nell'albo degli ingegneri.
Art. 2
1. Il concorso di cui all'articolo precedente dovra' essere bandito non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 marzo 1953
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - CAPPA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI