Soppressione dell'Ente finanziario per il miglioramento culturale ed economico della provincia di Trento
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'Ente finanziario per il miglioramento culturale ed economico della provincia di Trento, creato dall'art. 3 della legge 29 marzo 1910, n. 293, cessera' di esistere con la chiusura delle operazioni di liquidazione.
Art. 2
1. Il Ministro per il tesoro, sentita la Giunta regionale del Trentino-Alto Adige, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, nominera' un commissario liquidatore dell'Ente, fissandogli il termine per la liquidazione delle pendenze e per il trasferimento del patrimonio, di cui all'art. 3. Gli atti relativi saranno soggetti alla sola tassa fissa di registro e trascrizione e saranno inviati in copia, a cura del commissario, entro un mese dal loro perfezionamento, al Ministero del tesoro ed alla Giunta regionale del Trentino-Alto Adige.
Art. 3
1. Il patrimonio di detto Ente e' trasferito alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Trento a norma dello statuto del Consorzio della provincia e dei comuni trentini posto in liquidazione in virtu' del regio decreto-legge 7 maggio 1924, n. 649, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, con obbligo di amministrazione separata e di destinazione agli scopi previsti nelle disposizioni sopraindicate, sotto la vigilanza della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 marzo 1953
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - SEGNI - CAMPILLI - VANONI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI