Proroga del termine per le agevolazioni fiscali in dipendenza dell'attuazione del piano regolatore di risanamento e di sistemazione stradale ed edilizia dei quartieri centrali e della localita' di Vanzo della citta' di Padova
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Le costruzioni e ricostruzioni di cui alla legge 25 maggio 1936, n. 1016, ed al decreto legislativo 1 dicembre 1947, n. 1625, potranno fruire dell'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte, comunale e provinciale, purche' ultimate entro il 31 dicembre 1955, ferma restando, in ogni caso, la decorrenza dell'esenzione medesima dal 1 agosto 1947.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 marzo 1953
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO - ZOLI - PELLA - SCELBA - VANONI - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI