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Aumento della sovvenzione per l'esercizio 1951-52 a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La sovvenzione per l'esercizio 1951-52 a favori dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia, di cui all'art. 12 della legge 9 ottobre 1951, n. 1096, e' aumentata di L. 1.000.000.000.

2. Alla copertura dell'onere di cui sopra viene destinata una quota parte delle maggiori entrate recate dal secondo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1951-52.

Art. 2

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 marzo 1953
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI