Esami di abilitazione alla libera docenza
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per conseguire l'abilitazione alla libera docenza in una determinata materia il candidato deve:
a) possedere una laurea, conseguita preso una Universita' ed Istituto d'istruzione superiore della Repubblica, da almeno cinque anni alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. In casi particolari, dei quali e' giudice la Commissione di cui all'art. 3 della presente legge, puo' essere ammesso agli esami per il conseguimento dell'abilitazione chi sia in possesso di laurea da meno di cinque anni, ovvero sia sprovvisto di laurea, sempreche', in questo ultimo caso, abbia superato il trentesimo anno di eta';
b) dare con titoli, integrati da una conferenza sui titoli stessi, da prove didattiche ed, eventualmente, da prove sperimentali, o da prove scritte, la dimostrazione del suo valore scientifico e della sua attitudine didattica rispetto alla materia in cui ha chiesto d'essere abilitato. La Commissione ha facolta' di non ammettere alla conferenza anzidetta quei candidati i cui titoli siano da essa giudicati tali da doversi escludere la possibilita' dell'abilitazione. La Commissione puo', altresi', dispensare dalle prove didattiche quei candidati la cui attitudine giudichi gia' indubbiamente accertata.
2. L'abilitazione e' conferita con decreto del Ministro per la pubblica istruzione per la durata di cinque anni.
3. Puo', con decreto del Ministro, essere confermata definitivamente su deliberazione della Facolta' o Scuola, che deve accertare e giudicare l'operosita' scientifica e didattica svolta dal libero docente durante il quinquennio.
4. Il termine di cinque anni, di cui al precedente comma, puo' essere prorogato nel caso che il mancato esercizio derivi da legittimo impedimento.
Art. 2
1. La libera docenza puo' essere concessa, oltre che per discipline alle quali corrisponda un insegnamento ufficiale nell'ordinamento didattico delle Universita' e degli Istituti di istruzione universitaria, anche in altre discipline.
2. In quest'ultima ipotesi, coloro che aspirino a conseguire l'abilitazione sono tenuti a farne domanda al Ministero della pubblica istruzione, per tramite di una Facolta' o Scuola universitaria, non oltre il 31 dicembre di ciascun anno. Sulla domanda che la Facolta' accompagna col proprio parere, la Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione delibera, prima del bando della sessione d'esami, dichiarando se la materia cui e' chiesta l'abilitazione possa essere compresa tra quelle per cui e' da indire lo sessione, tenuto conto dell'importanza e dell'autonomia scientifica della materia stessa.
3. Per le discipline ammesse all'abilitazione, il Ministro stabilisce, sentito il parere della Sezione I del Consiglio superiore, il numero massimo di abilitazioni da concedere in ciascuna disciplina per ciascuna sessione, numero che in nessun caso puo' essere superato.
4. Nel numero massimo di cui al precedente comma non sono da comprendere le abilitazioni da conferirsi ai candidati gia' in possesso di diploma d'abilitazione alla libera docenza in altra disciplina.
Art. 2-bis
1. Possono essere ammessi agli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza anche stranieri, che siano in possesso di diploma di laurea o di specializzazione o perfezionamento conseguito presso Universita' od Istituti superiori italiani, oppure di titolo equipollente a quello richiesto per la ammissione dei cittadini italiani. Tale equiparazione e' stabilita con disposizione del Ministero della pubblica istruzione, tenuto conto del trattamento di reciprocita'".
2. L'abilitazione e' conferita indipendentemente dal numero massimo delle docenze previste per ciascuna disciplina.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alla sessione d'esami di abilitazione alla libera docenza indetta per l'anno 1953.
Art. 3
1. Il giudizio di merito sui candidati e' pronunciato da una Commissione nominata, per ciascuna sessione, dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la Sezione 1ª del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
2. La Commissione e' composta di tre professori della materia o di materia affine. In mancanza di professori, potranno essere nominati cultori.
3. Oltre i tre commissari, il Ministro, sentita sempre la Sezione la del Consiglio superiore, nomina due commissari supplenti, che sono chiamati, secondo l'ordine di nomina, a sostituire coloro che, per qualsiasi motivo, non prendano parte ai lavori della Commissione.
4. Alla nomina dei componenti la Commissione il Ministro procede prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla sessione d'esame.
5. Non possono far parte della Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al 4° grado incluso.
6. Le Commissioni si riuniscono in Roma.
Art. 4
1. Il Ministro, sentito il parere della Sezione 1ª del Consiglio superiore della pubblica istruzione, sulla regolarita' degli atti delle Commissioni, decide della loro approvazione.
2. La relazione della Commissione e' pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero.
Art. 5
1. Per la partecipazione agli esami di abilitazione alla libera docenza gli aspiranti sono tenuti a versare all'Erario una tassa di L. 10.000.
2. Tale tassa viene rimborsata se la domanda non abbia corso, ovvero se il candidato non abbia rimesso al Ministero le proprie pubblicazioni nel termine prescritto dall'ordinanza ministeriale che indice la sessione.
3. La tassa per il conferimento dell'abilitazione alla libera docenza, e' fissata nella misura di L. 6000, da versarsi all'Erario.
4. La tassa per l'esercizio della libera, docenza e' fissata in L. 3000, da versarsi alla Universita' ed Istituto superiore presso cui il libero docente intenda esercitare il suo insegnamento.
5. La tassa per l'esercizio deve essere nuovamente pagata ogni volta che il libero docente si trasferisce ad altra Universita' ed Istituto superiore.
Art. 6
1. Nella prima applicazione della presente legge, il Ministro per la pubblica istruzione determina con propria ordinanza le modalita' ed i termini per la presentazione delle domande di coloro che aspirino a conseguire la abilitazione in discipline non corrispondenti ad insegnamenti ufficiali.
Art. 7
1. E' abrogata ogni disposizione contraria ed incompatibile con quelle della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Stato.
Data a Roma, addi' 26 marzo 1953
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI - PELLA
Visto, il Guardasigilli:
ZOLI