Istituzione di nuovi posti di professore di ruolo presso alcune Universita'
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dall'anno accademico 1953-54 sono istituiti, presso le Universita', diciannove nuovi posti di professore di ruolo.
2. I detti posti sono assegnati nel modo appresso indicato:
3. Universita di Bologna:
4. Facolta di economia e commercio posti................ posti 2 Universita di Cagliari:
5. Facolta di scienze matematiche, fisiche e naturali... " 1 Universita di Catania:
Facolta di medicina e chirurgia...................... " 1 Universita di Firenze:
6. Facolta di economia e commercio...................... " 1 Universita di Genova:
Facolta di lettere e filosofia....................... " 1 Universita di Messina:
7. Facolta di medicina e chirurgia...................... " 2 Universita di Napoli:
Facolta di lettere e filosofia....................... " 1 Facolta di medicina e chirurgia...................... " 1 Universita di Padova:
Facolta di giurisprudenza............................ " 1 Universita di Palermo:
8. Facolta di giurisprudenza............................ " 1 Universita di Roma:
Facolta di giurisprudenza............................ " 1 Facolta di economia e commercio...................... " 1 Facolta di lettere e filosofia....................... " 2 Facolta di medicina e chirurgia...................... " 1 Universita di Sassari:
Facolta di medicina e chirurgia...................... " 1 Universita di Siena:
9. Facolta di medicina e chirurgia...................... " 1
Art. 2
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54, il contributo ordinario annuo all'Istituto universitario orientale di Napoli, previsto dal regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, e successive modificazioni, e' aumentato di lire 3.200.000 per far fronte alla spesa inerente a due posti di professore di ruolo da istituire, ai sensi delle disposizioni vigenti, presso l'Istituto stesso, in aggiunta a quelli stabiliti dal relativo statuto.
Art. 3
1. Alla spesa di complessive lire 33.600.000 derivante dagli articoli 1 e 2 della presente legge verra' fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1953-1954 e per gli esercizi successivi, concernenti gli stipendi dei professori di ruolo delle Universita' ed i contributi alle Universita' ed agli Istituti di istruzione superiore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 marzo 1953
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI