diritto.io

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande degli aspiranti al conseguimento del giudizio di idoneita' all'esercizio della professione di orchestrale e di dirigente di complessi bandistici

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Coloro che siano sprovvisti dei titoli di studio prescritti dalle lettere a) e b) dell'art. 3 della legge 4 giugno 1934, n. 977, e che alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana abbiano esercitato, da almeno tre anni, la professione di orchestrale, per poter continuare a far parte di orchestre devono chiedere ed ottenere apposito giudizio di idoneita'.

2. Il giudizio di idoneita' sara' cosi' distinto:

  1. a) idoneita' all'esercizio della professione di orchestre sinfoniche o liriche;

  2. b) idoneita' all'esercizio della professione in orchestre di musica varia.

3. Tale classificazione vale anche per le orchestre funzionanti alle dipendenze della R.A.I.

Art. 2

1. Coloro che conseguiranno tale giudizio di idoneita' potranno essere iscritti nell'albo previsto dall'art. 6 della legge 4 giugno 1934, n. 977, previo l'obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa di cui al n. 202 della tabella, allegato A, al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, e successive modificazioni.

Art. 3

1. La domanda deve essere estesa su carta da bollo da lire 32 e sottoscritta dal richiedente, il quale deve altresi' indicare il suo preciso indirizzo.

2. Essa deve pervenire al Ministero della pubblica istruzione entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Alla domanda devono essere acclusi i seguenti documenti redatti su carta legale:

  1. a) certificato di nascita;

  2. b) certificato di cittadinanza italiana;

  3. c) certificato generale del casellario giudiziale.
    Sono in ogni caso esclusi dal giudizio di idoneita' coloro che abbiano riportato condanna alla reclusione per tempo superiore ai cinque anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione a termine del Codice penale;

  4. d) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non e' incorso in alcune delle cause, che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

  5. e) certificato di buona condotta morale e civile;

  6. f) ricevuta comprovante il versamento all'Ufficio del registro della tassa di esame di lire 1500;

  7. g) elenco in triplice esemplare, sottoscritto dal richiedente, dei documenti e dei titoli presentati. I documenti ed i titoli devono essere numerati progressivamente.

4. I documenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) devono essere in data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e quelli di cui alle lettere a), b), c), d), e) devono inoltre essere legalizzati nei casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1770.

Art. 4

1. Oltre i documenti di cui al precedente articolo, gli aspiranti debbono produrre:

  1. a) titoli e documenti comprovanti l'attivita' professionale svolta e per la quale viene chiesto il giudizio di idoneita';

  2. b) titoli di studio eventualmente posseduti o documenti in genere dai quali si possa desumere la cultura generale e specifica in rapporto alla loro professione.

2. I richiedenti devono fornire la prova di avere esercitato alla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, da almeno tre anni consecutivi, la professione, mediante l'esibizione dei titoli e documenti.

Art. 5

1. Coloro che ai sensi del regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2190, e della legge 11 aprile 1940, n. 475, abbiano gia' chiesto ed ottenuto giudizio di idoneita' ma limitatamente all'esercizio professionale in orchestre di musica varia (secondo grado) possono presentare domanda, regolarmente documentata giusta quanto disposto nei precedenti articoli 3 e 4, per conseguire l'idoneita' al l'esercizio professionale in orchestre sinfoniche o liriche (primo grado).

Art. 6

1. Le domande rivolte ad ottenere il giudizio di idoneita' sono esaminate da una Commissione nominata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

2. Essa e' presieduta da un direttore di Conservatorio di musica statale ed e' costituita in conformita' delle seguenti disposizioni:

  1. a) due professori titolari di cattedra nei Conservatori di musica statali, due esperti rappresentanti dei professori di orchestra, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo) anche esso esperto, per gli strumenti a tastiera;

  2. b) due professori titolari di cattedra nei Conservatori di musica statali, due esperti rappresentanti dei professori di orchestra, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo) anche esso esperto, per gli strumenti ad arco;

  3. c) due professori titolari di cattedra nei Conservatori di musica statali, due esperti rappresentanti dei professori di orchestra, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo) anche esso esperto, per gli strumenti a fiato di legno;

  4. d) due professori titolari di cattedra nei Conservatori di musica statali, due esperti rappresentanti dei professori di orchestra, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo) anche esso esperto, per gli strumenti a fiato di ottone;

  5. e) due professori titolari di cattedra nei Conservatori di musica statali, due rappresentanti dei professori di orchestra, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo) anche esso esperto, per l'arpa;

  6. f) due esperti in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, due esperti rappresentanti dei professori di orchestra e un esperto in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Direzione generale dello spettacolo) per gli strumenti a percussione e per gli altri strumenti appartenenti a complessi di tipo Jazz;

  7. g) due professori titolari di cattedra nei Conservatori di musica statali, due esperti rappresentanti dei professori di banda, ed un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo) anche esso esperto, per i maestri direttori di banda;

  8. h) due professori titolari di cattedra di composizione nei Conservatori di musica statali, due rappresentanti dei professori di orchestra e un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri Direzione generale dello spettacolo) anche esso esperto, per gli strumenti non previsti nelle lettere suindicate.

3. I professori dei Conservatori di musica statali, gli esperti rappresentanti dei professori di orchestra, quello rappresentante i maestri direttori di banda e il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvicendano a seconda delle varie categorie di strumenti indicati nelle lettere precedenti. Gli esperti rappresentanti dei professori di orchestra e dei maestri direttori di banda sono proposti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni sindacali numericamente e qualitativamente piu' importanti.

4. Fa parte della Commissione, con voto consultivo, un funzionario di gruppo A del Ministero della pubblica istruzione, il quale esercitera' anche le funzioni di segretario.

5. La spesa per il funzionamento della Commissione, prevista nella somma di lire 500.000 gravera' sul capitolo 16 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1952-53 e sui corrispondenti capitoli degli stati di previsione dei successivi esercizi.

Art. 7

1. La Commissione esamina le singole domande presentate al fine di accertare se in base ai documenti prodotti il candidato possa o non ottenere il giudizio di idoneita' per l'esercizio dell'attivita' professionale da lui indicato.

2. Nel caso in cui la Commissione non ritenga di poter formulare proposte definitive in base ai titoli, il candidato sara' sottoposto ad una prova di esame indicata preventivamente dalla Commissione.

3. Le sedute della Commissione sono valide qualora intervengano il presidente e due dei componenti oltre il funzionario di gruppo A del Ministero della pubblica, istruzione indicato nell'articolo precedente.

4. La Commissione decide a maggioranza. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente.

Art. 8

1. La Commissione propone al Ministro per la pubblica istruzione di concedere o meno ai singoli aspiranti la idoneita' all'esercizio dell'attivita' professionale da ciascuno di essi richiesta.

2. Anche se nella domanda si chiede il giudizio di idoneita' per far parte di orchestre sinfoniche o liriche la Commissione puo' proporre, a suo giudizio, che l'idoneita' sia limitata all'esercizio della professione in orchestre di musica varia.

Art. 9

1. Il Ministro per la pubblica istruzione decide con suo provvedimento sulle proposte della Commissione.

Art. 10

1. A coloro ai quali viene concesso il giudizio di idoneita' di cui ai precedenti articoli e' rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione una dichiarazione valida per l'esercizio professionale e per l'iscrizione all'albo prevista dall'art. 2 della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei (decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge di Stato.
Data a Roma, addi' 2 aprile 1953
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - SEGNI - ZOLI - RUBINACCI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI