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Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 753, concernente temporanee modificazioni all'ordinamento dell'Accademia militare per gli anni accademici 1945-46 e 1946-47

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. Il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 753, e' ratificato con le seguenti modificazioni:

2. Art. 1. - Dopo le parole: vigenti disposizioni, sono soppresse le parole: per gli anni accademici 1945-46 e 1946-47; e dopo le parole: nelle Armi di fanteria, e' aggiunta la parola: cavalleria.

3. Art. 2, terzo comma. - Dopo le parole: al corso di fanteria, e' aggiunta la parola: cavalleria.

4. Art. 3, primo comma. - Dopo le parole: per le Armi di fanteria, e' aggiunta la parola: cavalleria.

5. Art. 12. - Alla lettera a) sono aggiunte le parole: gli esami sono necessari per i giovani sprovvisti del diploma di maturita' classica o scientifica ovvero di altri diplomi di istruzione media di secondo grado ritenuti equipollenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 aprile 1953
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI