Facolta' agli appaltatori dei magazzini di vendita dei generi di monopolio di prestare cauzione mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le cauzioni che gli appaltatori dei magazzini di vendita dei generi di monopolio sono tenuti a versare, a garanzia della gestione e delle dotazioni loro affidate, possono essere costituite anche mediante polizza fideiussoria emessa da istituti o enti assicuratori, autorizzati ai sensi degli articoli 18 e 31, regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, o mediante fideiussione prestata da banche di diritto pubblico o da banche di interesse nazionale.
2. Il contratto tra l'appaltatore e l'istituto assicuratore o la banca deve essere stipulato in conformita' dello schema allegato alla presente legge.
Art. 2
1. L'escussione dell'istituto assicuratore o della banca deve essere preceduta dalla esecuzione sugli altri beni cauzionali eventualmente prestati dall'appaltatore.
2. Quando, tuttavia, tali beni non risultino sufficienti a coprire il debito dell'appaltatore, la escussione dell'istituto assicuratore o della banca puo' aver luogo contemporaneamente alla esecuzione sui beni stessi, limitatamente alla parte di debito non coperta.
Art. 3
1. L'escussione dell'istituto o della banca prevista nel precedente articolo e' ordinata dal Ministro per le finanze con decreto, nel quale dovra' essere indicato l'ammontare complessivo del debito accertato a carico dell'appaltatore, la parte del debito non coperta dai beni cauzionali prestati dall'appaltatore stesso e l'importo della somma dovuta dall'istituto o dalla banca.
2. Il decreto deve essere notificato all'istituto o alla banca ed all'appaltatore. Entro trenta giorni da tale notifica, l'istituto o la banca devono versare sul conto corrente postale del deposito generi di monopolio, che sara' indicato nello stesso decreto, la somma da loro dovuta.
Art. 4
1. L'istituto o la banca che abbiano effettuato il pagamento della parte del debito cui erano tenuti a norma dell'art. 2, sono surrogati nei diritti e nelle azioni che comunque dovessero spettare all'appaltatore od ai suoi eredi tanto nei confronti dell'Amministrazione che di terzi.
Art. 5
1. Con la stipulazione della polizza fideiussoria o del contratto di fideiussione l'appaltatore assume l'obbligo di corrispondere, alle relative scadenze, il corrispettivo pattuito per tutta la durata del contratto, Qualora i corrispettivi non siano stati pagati, l'Amministrazione dei monopoli di Stato, su richiesta dell'istituto o della banca, provvede a trattenere, fino alla concorrenza dell'importo di tali corrispettivi e dei relativi interessi di mora e accessori, ogni competenza o provento spettante all'appaltatore, curandone il versamento all'ente creditore.
Art. 6
1. L'istituto o la banca restano obbligati anche dopo la scadenza del contratto d'appalto, fino a che non venga decretato lo svincolo dell'intera, cauzione, ai sensi delle norme in vigore. Essi restano parimenti obbligati anche nel caso di mora nel pagamento dei corrispettivi dovuti dall'appaltatore.
2. L'appaltatore, il quale nel corso del contratto chieda la sostituzione parziale o totale della somma garantita mediante polizza fideiussoria o fideiussione con altra cauzione da prestarsi nei modi normali, dovra' esibire una dichiarazione dell'istituto o della banca, nella quale si attesti il preventivo adempimento delle condizioni previste per la risoluzione anticipata della polizza o del contratto di fideiussione.
Art. 7
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle cauzioni gia' prestate ed accettate, a norma di legge, a garanzia degli appalti in corso. Esse si applicano, invece, alle cauzioni integrative o suppletorie non ancora prestate od accettate alla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 aprile 1953
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI