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Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di alcune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1951-52 (2° provvedimento)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1951-52, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.

Art. 2

1. Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Artica italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle poste e delle telecomunicazioni dei trasporti, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile, per l'esercizio finanziario 1951-52, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.

Art. 3

1. Nei bilanci della Amministrazione dei monopoli di Stato, dell'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della guardia di finanza, dell'Azienda monopolio banane, dell'Amministrazione dei fondo per il culto, dell'Azienda autonomia delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario 1951-52, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella C.

Art. 4

1. All'elenco 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-52, concernente i capitoli per i quali e' concessa la facolta' di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono aggiunti i capitoli seguenti:

2. Mistero delle finanze
Cap. n. 153-bis. - Devoluzione a favore dei Comuni, ecc.

3. Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Cap. n. 110-bis. - Restituzione di somme erroneamente percette, ecc.

Art. 5

1. All'elenco 4, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-52, concernente i capitoli per i quali e' concessa al Ministro per il tesoro la facolta', di cui all'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, e' aggiunto il capitolo n. 153-bis "Devoluzione a favore dei Comuni, ecc." dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

Art. 6

1. Agli elenchi nn. 1 e 2, annessi allo stato di previsione della, spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1951-52, concernenti i capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevazioni dai fondi a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 ed all'art. 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono rispettivamente aggiunti i sottoindicati capitoli del medesimo stato di previsione, per l'indicato esercizio finanziario:

2. Elenco n. 1
Cap. n. 134. - Spese per il funzionamento degli arsenali, ecc.
Cap. n. 137. - Materiali, ecc.
Cap. n. 143. - Servizio semaforico, ecc.
Cap. n. 171. - Materiali di consumo, ecc.
Cap. n. 201. - Servizio idrografico, ecc.

3. Elenco n. 2
Cap. n. 189. - Premi, ecc.
Cap. n. 244. - Educazione fisica, ecc. per il carabiniere
Cap. n. 245. - Assistenza morale e benessere del carabiniere
Cap. n. 247. - Casermaggio per gli allievi, ecc.
Cap. n. 249. - Spese per il servizio di sanita', ecc.
Cap. n. 250. - Spese per il funzionamento delle scuole
Cap. n. 251. - Spese generali, ecc.
Cap. n. 252. - Spese di ufficio, ecc.
Cap. n. 253. - Spese per manutenzione, ecc.
Cap. n. 254. - Servizi del Genio, ecc.
Cap. n. 257. - Combustibili, ecc.
Cap. n. 258. - Trasporto di cose ed animali, ecc.
Cap. n. 309. - Ufficiali dell'Arma, ecc.

Art. 7

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre con propri decreti, negli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1951-52 le variazioni compensative connesse con l'attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente l'istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato e della legge 5 giugno 1951, n. 376, recante norme integrative e di attuazione del decreto legislativo predetto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato e della legge 5 giugno 1951, n. 376, recante norme integrative e di attuazione del decreto legislativo predetto.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 aprile 1953
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI