Elevazione a L. 30.000.000 del contributo ordinario annuale per le spese di funzionamento dell'Istituto per il medio ed estremo Oriente (I.S.M.E.O.)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il contributo ordinario annuale per le spese di funzionamento dell'Istituto per il medio ed estremo Oriente (I.S.M.E.O.), fissato in lire 7.500.000 con la legge 27 maggio 1950, n. 413, e' elevato a decorrere dall'esercizio finanziario 1952-53 a lire 30.000.000.
Art. 2
1. Alla maggiore spesa di lire 22.500.000 per l'esercizio finanziario 1952-53 viene fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio medesimo. Per l'esercizio 1953-54 la spesa incidera' sul capitolo n. 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.
2. Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 aprile 1953
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI