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Concessione di una indennita' ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza richiamati o trattenuti, collocati in congedo senza diritto a trattamento di quiescenza

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dei soppressi Corpi di polizia trattenuti o richiamati in servizio ai sensi della legge 1 settembre 1940, n. 1373, collocati o da collocarsi in congedo dalla data di cessazione dello stato di guerra (15 aprile 1946), senza aver compiuto il periodo minimo di servizio per aver diritto a pensione, compete una indennita', per una volta tanto, pari ad una mensilita' di stipendio o a trenta giorni di pagabase, integrati dall'importo mensile della indennita' speciale di pubblica sicurezza e della indennita' di servizio speciale di pubblica sicurezza e dal dodicesimo della 13ยช mensilita', per ogni anno di servizio prestato dalla data del trattenimento o dell'ultimo richiamo.

Art. 2

1. Ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'articolo precedente, la misura dello stipendio o paga e degli altri assegni da considerare per la liquidazione della indennita' e' quella fruita dall'interessato all'atto del collocamento in congedo.

Art. 3

1. Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, valutato in complessive lire 132.000.000, si fara' fronte, per l'esercizio 1952-53, mediante riduzione dell'importo di lire 60.000.000 dello stanziamento del capitolo n. 54 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo.

2. Per la quota residua, a carico degli esercizi successivi, si fara' fronte con riduzioni degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quello suindicato.

3. Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 aprile 1953
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI