Valutazione ai fini del trattamento di pensione del servizio prestato dal personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza richiamato o trattenuto
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il servizio prestato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dal personale appartenente al Corpo stesso o ai soppressi Corpi di polizia in qualita' di trattenuto o di richiamato per esigenze eccezionali, a termini della legge 1 settembre 1940, n. 1373, e' considerato utile ai fini della pensione.
Art. 2
1. All'onere relativo, previsto in lire 46.000.000, per il pagamento delle pensioni permanenti ed in lire 170.000.000 per il pagamento una volta tanto degli arretrati, sara' fatto fronte mediante riduzione per corrispondente importo del capitolo n. 54 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1952-53 e capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 aprile 1953
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - PELLA - PACCIARDI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI