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Autorizzazione di assegnazione di un fondo di un miliardo per costruzione, acquisto o adattamento di edifici per gli uffici finanziari

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzato su apposito capitolo del bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici lo stanziamento straordinario di lire un miliardo per la costruzione, l'acquisto o l'adattamento di fabbricati da adibire a uffici finanziari.

2. Il programma per l'attuazione del disposto di cui al precedente comma sara' stabilito di concerto fra il Ministero dei lavori pubblici e quello delle finanze.

Art. 2

1. Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvedera' con una aliquota delle maggiori entrate di cui al terzo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio 1951-52.

Art. 3

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre con propri decreti, negli stati di previsione, le necessarie variazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 aprile 1953
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI