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Concessione di miglioramenti alle pensioni delle vedove, degli orfani, genitori, collaterali ed assimilati, dei caduti in guerra ed alle pensioni degli invalidi di guerra

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Alla vedova del militare, morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, o del civile morto per fatti di guerra di cui all'art. 10 della legge del 10 agosto 1950, n. 648, e' concesso, in aggiunta alla pensione di guerra, un assegno supplementare: di annue lire 24.000 per l'esercizio finanziario 1953-54; di annue lire 63.000 per l'esercizio 1954-55 e di annue lire 102.000 per l'esercizio 1955-56 e per gli esercizi successivi.

2. Detto assegno spetta pure, in eguale misura, agli orfani di guerra, di cui agli articoli 62, 63 e 64 della legge 10 agosto 1950, n. 648, i quali conseguano, o abbiano conseguito, la pensione di guerra per diritto proprio.

3. Uguale diritto compete pure alla vedova e agli orfani che conseguano, od abbiano conseguito, il trattamento di riversibilita' di cui all'art. 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Art. 2

1. Ai genitori, ai collaterali ed agli assimilati del militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o dei civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell'art. 10 della legge 10 agosto 1950, numero 648, quando siano o vengano in possesso di pensione di guerra, e' dovuto un assegno supplementare: di annue lire 12.000 per l'esercizio finanziario 1953-54, di annue lire 26.400, per l'esercizio 1954-55 e di annue lire 40.800 per l'esercizio 1955-56 e per gli esercizi successivi.

2. Detto assegno, in eguale misura, spetta pure al genitore che consegua, od abbia conseguito, la pensione speciale di cui all'art. 78 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Art. 3

1. Agli invalidi della prima categoria sprovvisti di assegno di superinvalidita' ed agli invalidi dalla seconda all'ottava categoria, l'assegno supplementare, non riversibile, di cui al secondo e terzo comma dell'art. 29, della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' elevato, con effetto dal 1 luglio 1953, rispettivamente a lire 239.280, 88.500, 60.617, 39.609, 25.693, 20.868, 16.178, 10.596.

Art. 4

1. L'ammontare dell'assegno di incollocamento, previsto dal secondo comma dell'art. 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, per gli invalidi di guerra forniti di pensione od assegno di categoria inferiore alla prima, e' elevato con effetto dal 1 luglio 1953, da lire 72.000 a lire 144.000 annue.

Art. 5

1. Ai mutilati ed invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidita' contemplate nella tabella E della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' accordata una indennita' per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.
L'indennita' e' concessa nella seguente misura, mensile:

2. Lettera A ............ L. 40.000
" A-bis ........ " 35.000
" B ............ " 31.000
" C ............ " 22.000
" D ............ " 20.000
" E ............ " 15.000
" F ............ " 15.000
" G ............ " 12.000
L'indennita' e' ridotta come segue per gli invalidi residenti in Comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti

3. Lettera A ............ L. 37.000
" A-bis ........ " 32.000
" B ............ " 28.000
" C ............ " 19.000
" D ............ " 17.000
" E ............ " 12.000
" F ............ " 12.000
" G ............ " 9.000

4. Ai pensionati affetti da una delle invalidita' specificate alle lettere A, A-bis, B, punti 1, 2, comma 2°, 3, C, D, E, punti 1, 2 della tabella stessa, e' data facolta' della scelta fra l'accompagnatore militare e l'indennita' di accompagnamento.
In caso di scelta dell'accompagnatore militare, l'indennita' e' ridotta della misura prevista dalla lettera G indicata nel presente articolo.
L'indennita' e' corrisposta anche quando gli invalidi siano ricoverati in ospedali od in altri luoghi di cura.
Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ricoverati in Istituti rieducativi ed assistenziali, l'indennita' e' corrisposta nella misura di quattro quinti all'Istituto di ricovero e per il rimanente quinto all'invalido.
L'Opera nazionale per gli invalidi di guerra dovra' dare comunicazione dei suddetti ricoveri all'Ufficio provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma precedente.
L'indennita' e' concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Art. 6

1. Alla maggiore spesa derivante dalla presente legge, per l'esercizio finanziario 1953-54, prevista in lire 17 miliardi e 400.000.000, si provvedera' mediante riduzione di uguale importo del fondo per la copertura di oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto al capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ma il godimento dei nuovi benefici che essa apporta decorre dal 1 luglio 1953.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 aprile 1953
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI