Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario (esercizio finanziario 1952-53)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 per la concessione di sussidi nelle opere di miglioramento fondiario ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
2. La spesa di cui al precedente comma sara' stanziata nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1952-1953.
Art. 2
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sara' fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio 1952-53.
Art. 3
1. Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 aprile 1953
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI