Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica e per la concessione di contributi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario (esercizio finanziario 1953-54)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la spesa di lire 8.900.000.000 per provvedere all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica ed alla concessione di sussidi nelle opere di miglioramento fondiario ai sensi dei regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
2. La spesa di cui al precedente comma e' destinata:
a) per lire 6.900.000.000 all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, di cui 400.000.000 di lire per opere da eseguirsi in Sardegna;
b) per lire 2.000.000.000 alla concessione di sussidi per opere di miglioramento fondiario.
Art. 2
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sara' fatto fronte per L. 6.500.000.000, 2.000.000.000 e 400.000.000, rispettivamente con gli stanziamenti inscritti ai capitoli nn. 131, 134 e 144 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1953-54.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 aprile 1953
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI