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Soppressione dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) istituito con regio decreto 27 gennaio 1938, n. 48, e' posto in liquidazione.

2. La liquidazione dovra' essere espletata nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

3. Con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sara' nominato un commissario liquidatore dell'I.R.C.E. Il Collegio dei revisori dei conti del predetto Istituto restera' in carica fino al termine della liquidazione.

4. L'I.R.C.E. in liquidazione potra' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 2

1. Il personale dipendente dall'Istituto cessa dall'impiego con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed e' ammesso a liquidare il trattamento di quiescenza ad esso spettante.

2. Al detto personale e inoltre concessa una indennita' pari ad una semestralita' di stipendio, d'indennita' di carovita, comprese le eventuali aliquote complementari, di indennita' di funzione o assegno perequativo e tante mensilita' degli stessi stipendi e assegni quanti sono gli anni, e frazione di un anno superiore a sei mesi di servizio prestato alla dipendenza dell'I.R.C.E. o di altri enti, istituti o uffici che furono assorbiti dall'I.R.C.E.

Art. 3

1. In deroga all'art. 12 del decreto legislativo 7 aprile 3948, n. 262, e successive modificazioni, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad assumere, nel limite massimo di dieci unita', personale non di ruolo, da scegliere fra i dipendenti dell'I.R.C.E. che abbiano cessato dall'impiego a norma del precedente art. 2 e che prima della istituzione dell'I.R.C.E. siano stati in servizio presso organizzazioni della Societa' delle Nazioni o presso l'istituto italiano interuniversitario.

2. L'assunzione e' disposta, con unico provvedimento, su conforme proposta di una Commissione nominata dal Ministro per gli affari esteri e composta dal direttore generale del personale e dell'amministrazione interna, del direttore generale delle relazioni culturali con l'estero e di un funzionario designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il personale suddetto e' assunto a norma del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, ed assegnato alle varie categorie da esso previste in relazione al titolo di studio posseduto. Qualora il trattamento economico derivante da tale assunzione sia inferiore a quello attualmente goduto da tali dipendenti, la differenza sara' ad essi conservata a titolo di assegno personale riassorbibile.

4. Il personale non di ruolo, assunto a norma del precedenti commi, potra' presentare domanda di collocamento nei ruoli transitori, di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376, quando dopo la sua assunzione, abbia compiuto il periodo di servizio ivi stabilito e sia in possesso degli altri requisiti prescritti.

5. Al personale assunto in servizio, ai termini del presente articolo, non si applicano i benefici di cui al secondo comma dell'art. 2.

Art. 4

1. Per la durata di un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti del personale dipendente dall'Istituto alla data medesima, il limite massimo di eta' prescritta per l'ammissione ai concorsi pubblici per impiegati nelle Amministrazioni statali e' stabilito a 45 anni.

2. Per i funzionari che prima dell'istituzione dell'I.R.C.E. siano stati in servizio presso organizzazioni della Societa' delle Nazioni o presso l'Istituto italiano intel-universitario, il beneficio suddetto si cumula con gli altri benefici previsti dalle norme in vigore in materia di limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi.

Art. 5

1. Le spese relative alla gestione e alla liquidazione dell'Istituto e del relativo personale sono poste a carico dello Stato, in favore del quale sono devolute le somme provenienti dalla liquidazione delle attivita' dell'Istituto medesimo.

2. I beni mobili di proprieta' dell'Istituto sono presi in consegna, in base ai relativi inventari, dal Provveditorato generale dello Stato, che ne curera' la custodia oppure, a richiesta del Ministero degli affari esteri, la loro parziale o totale assegnazione in uso agli uffici del Ministero medesimo, salvo successiva regolazione finanziaria per il definitivo trapasso di proprieta'.

Art. 6

1. Alla spesa derivante dalla presente legge, prevista in lire 82.000.000, si fara' fronte mediante riduzione, per ugual importo, dello stanziamento del capitolo numero 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52.

Art. 7

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 16 aprile 1953
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI