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Autorizzazione di ulteriore assegnazione di un miliardo per gli scopi di cui alla legge 27 giugno 1949, n. 329, concernente l'acquisto o costruzione di case a tipo popolare per dare alloggi in affitto agli impiegati dipendenti del Ministero delle finanze

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire un miliardo per l'acquisto o la costruzione da parte del Ministero delle finanze - Direzione generale dei demanio - di fabbricati a tipo economico da destinare ad alloggi ad uso esclusivo degli impiegati civili dipendenti dal Ministero stesso, ai termini e con le modalita' di cui alla legge 27 giugno 1949, n. 329.

Art. 2

1. Alla copertura della predetta spesa, che verra' stanziata su apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, si provvede con una aliquota delle maggiori entrate di cui al terzo provvedimento di variazione al bilancio) per l'esercizio 1951-52.

Art. 3

1. Il Ministro per il tesoro con propri decreti e' autorizzato ad introdurre, negli stati di previsione, le necessarie variazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 22 aprile 1953
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI