Aumento degli assegni familiari per i settori del commercio, professioni e arti, dell'assicurazione, dell'artigianato e per i giornalisti professionisti
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Gli assegni familiari e i relativi contributi per i settori del commercio e professioni e arti, dell'assicurazione e delle aziende artigiane della Cassa unica degli assegni stessi, nonche' gli assegni familiari della gestione per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali, sono determinati nelle misure e con la decorrenza per ciascuno degli anzidetti settori o gestione rispettivamente previste dalle tabella C, E, G, ed I, annesse alla presente legge.
Art. 2
1. Con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 16 giugno 1952 l'importo della, retribuzione fino alla concorrenza del quale e' dovuto il contributo per gli assegni familiari e' elevato alle misure seguenti:
a) per il settore del commercio e delle professioni e arti:
1) per le retribuzioni riferite a mese L. 22.500 per le retribuzioni riferite a quin-
dicina o quattordicina................... " 11.250 per le retribuzioni riferite a set-
timana................................... " 5.625 per le retribuzioni riferite a gior-
nata..................................... " 900
b) per il settore delle aziende artigiane:
L. 900 giornaliere
c) per la gestione dei giornalisti professionisti:
L. 23.400 mensili.
Art. 3
1. L'aliquota di contribuzione prevista dalla allegata tabella C per gli assegni familiari del settore del commercio e delle professioni e arti, e' elevata, a far tempo dal 1 gennaio 1954, al 23 per cento.
2. Nulla e' innovato alla procedura stabilita dall'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.
Art. 4
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218, i limiti di reddito previsti dall'articolo 1 della legge 27 gennaio 1949, n. 15, e dall'art. 3 della legge 15 febbraio 1952, n. 80, ai fini della corresponsione degli assegni familiari rispettivamente per la moglie e per i genitori a carico, sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente dal trattamento di pensione, a L. 10.000 mensili per la moglie e per uno solo dei genitori e a L. 15.000 mensili per i due genitori.
Art. 5
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia, potranno essere emanate norme intese a coordinare le vigenti norme sugli assegni familiari in conformita' dei principi e dei criteri direttivi cui esse si informano, nonche' a raccoglierle in un unico testo.
Art. 6
1. E' soppressa la gestione stralcio della Cassa integrazione salariale per i lavoratori del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati, istituita con decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1362.
2. Le rimanenze attive e passive della gestione di cui al precedente comma sono devolute alle gestioni del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati della Cassa unica degli assegni familiari rispettivamente in proporzione alle percentuali del 72,40 per cento, del 13,80 per cento e del 13,80 per cento.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 22 aprile 1953
EINAUDI
DE GASPERI - RUBINACCI - ZOLI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI