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Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1953-54

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, lino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 agosto 1953, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1953-54 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalita' previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle Assemblee legislative il 31 gennaio 1953.

Art. 2

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a gestire, per la durata dell'esercizio provvisorio, lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario 1953-54, compreso nel progetto di bilancio di cui al precedente art. 1.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 luglio 1953.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 giugno 1953
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI