Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1953 al 30 giugno 1954
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Governo e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1953 al 30 giugno 1954, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella A).
Art. 2
1. Le entrate e le spese degli Archivi notarili per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1953 al 30 giugno 1954 sono stabilite in conformita' degli stati di previsione annessi alla presente legge (Tabelle B e C).
Art. 3
1. Le entrate e le spese del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1953 al 30 giugno 1954 sono stabilite in conformita' degli stati di previsione annessi alla presente legge (Tabelle D ed E).
Art. 4
1. La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena e le intregrazioni di vitto e i generi di conforto per gli agenti medesimi, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'esercizio 1953-54, in conformita' delle tabelle allegate alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addi' 31 ottobre 1953
EINAUDI
PELLA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: AZARA