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Stato di previsione della spesa del Ministro degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1953 al 30 giugno 1954

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Governo e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1953 al 30 giugno 1954, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 3

1. Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1953-54, le seguenti spese:

  1. 1) lire 145.000.000 quale quota dovuta dall'Italia alla Organizzazione educativa scientifica e culturale delle Nazioni Unite (U.N.E.S.C.O.);

  2. 2) lire 20.000.000 per l'invio dei delegati italiani alle riunioni dell'Organizzazione educativa, scientifica e culturale delle Nazioni Unite (U.N.E.S.C.O.) ed altre eventuali inerenti alla nostra partecipazione alla Organizzazione stessa;

  3. 3) lire 15.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso di sedi diplomatiche e consolari all'estero;

  4. 4) lire 17.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso delle scuole italiane all'estero e per lavori di completamento ed adattamento agli stabili medesimi;

  5. 5) lire 8.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso delle collettivita' italiane all'estero;

  6. 6) lire 16.600.000 per la Delegazione italiana per la cooperazione economica europea in Roma.

Art. 4

1. La spesa occorrente per assicurare il funzionamento dell'Amministrazione fiduciaria della Somalia e determinata, per l'esercizio finanziario 1953-54, ai sensi dell'art. 5 della legge 4 novembre 1951, n. 1301, in lire 5.500 milioni.

Art. 5

1. E' approvato il bilancio dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, per l'esercizio finanziario 1953-54, allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addi' 31 ottobre 1953
EINAUDI
PELLA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: AZARA