diritto.io

Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1953 al 30 giugno 1954

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1953 al 30 giugno 1954, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 3

1. Per l'esercizio finanziario 1953-54 sono autorizzate le seguenti spese:

  1. 1) lire 80.000.000 per oneri relativi al personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;

  2. 2) lire 15.000.000 per la gestione del naviglio requisito o noleggiato, iscritto e non iscritto nel quadro del naviglio da guerra dello Stato;

  3. 3) lire 10.000.000 per l'applicazione delle convenzioni dei ceppi di frontiera e la delimitazione dei nuovi confini;

  4. 4) lire 110.000.000 per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi e per concorso nella spesa sostenuta da coloro che hanno provveduto in proprio alla bonifica di terreni di loro proprieta' e avuti in concessione;

  5. 5) lire 270.000.000 per l'assistenza sanitaria ai prigionieri e tubercolotici di guerra ed ai partigiani;

  6. 6) lire 250.000 per premi ed indennizzi per il recupero di cose mobili di proprieta' della Amministrazione dell'Esercito;

  7. 7) lire 45.000.000 per contributo dell'Amministrazione dell'Esercito all'ammortamento dei mutui contratti dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato per la costruzione di alloggi per gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito;

  8. 8) lire 15.000.000 per contributo dell'Amministrazione della Marina militare all'ammortamento dei mutui contratti dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato per la costruzione di alloggi per gli ufficiali e sottufficiali della Marina;

  9. 9) lire 250.000 per premi e indennizzi per il recupero di cose mobili di pertinenza della Aeronautica militare;

  10. 10) lire 15.000.000 per contributo dell'Amministrazione dell'Aeronautica all'ammortamento dei mutui contratti dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato per la costruzione di alloggi per gli ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica militare;

  11. 11) lire 1.000.000.000 per la costruzione sistemazione ed impianti relativi ai campi di aviazione aperti al traffico aereo civile ed agli uffici di controllo statale.

Art. 4

1. Per l'esercizio finanziario 1953-54 la somma di cui all'art. 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi degli Enti aeronautici, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonche' alle speciali esigenze determinate dal regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli enti medesimi, e' fissata in lire 500.000.000.

Art. 5

1. Per l'esercizio finanziario 1953-54 il numero massimo di militari specializzati in servizio presso l'Amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e' fissato, rispettivamente, in 81.000, 22.500, 22.000.

Art. 6

1. Per l'esercizio finanziario 1953-54 il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'aumento della indennita' di specializzazione di cui all'art. 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, e' stabilito in 1000 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 1800 per la Amministrazione della Marina militare e in 1500 per la Amministrazione dell'"Aeronautica militare.

Art. 7

1. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonche' le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio sono stabilite, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformita' delle annesse tabelle (appendice n. 1).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addi' 31 ottobre 1953
EINAUDI
PELLA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: AZARA