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Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1953 al 30 giugno 1954

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1953 al 30 giugno 1954, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2

1. Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dei "sussidi straordinari di disoccupazione", previsto dall'art. 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' stabilito, per l'esercizio 1953-1954, in lire 2.000.000.000.

Art. 3

1. Il contributo dello Stato al "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori" previsto dall'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' stabilito, per l'esercizio 1953-54, in lire 10.000.000.000.

Art. 4

1. Sono autorizzate, per l'esercizio 1953-54, la spesa di lire 600.000.000 per il reclutamento, avviamento e assistenza dei lavoratori italiani destinati all'estero e di quelli che rimpatriano, e la spesa di lire 80.000.000 per l'assistenza alle famiglie che vanno a raggiungere i lavoratori emigrati ed a quelle che rimpatriano.

Art. 5

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ed alla ripartizione nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1953-54, delle somme versate in entrata dagli Enti di previdenza tenuti a contribuire alle spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro ai sensi del regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684 e successive modificazioni e della legge 20 ottobre 1952, n. 1348.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addi' 31 ottobre 1953
EINAUDI
PELLA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: AZARA