Istituzione di un sovraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si effettuano in otto giornate domenicali
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' istituito, per la stagione invernale 1953-1954, il "Fondo nazionale di soccorso invernale", allo scopo di incrementare l'assistenza invernale agli indigenti, con mezzi finanziari stabiliti per legge o provenienti da altre contribuzioni, anche volontarie.
2. La gestione del Fondo stesso e' affidata al Ministero dell'interno, secondo le direttive impartite da un Comitato composto dei Ministri per l'interno, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.
Art. 2
1. E' istituito, a decorrere dal 29 novembre 1953 e per tutte le domeniche successive fino al 31 maggio 1954, nonche' nei giorni 25 e 26 dicembre, 1 gennaio, 6 gennaio e 19 marzo, un sovraprezzo sui biglietti d'ingresso ai pubblici spettacoli e trattenimenti di ogni specie, soggetti a diritto erariale, comprese le manifestazioni sportive con o senza scommesse, nonche' sugli importi comunque assoggettabili allo stesso tributo, ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, e successive modificazioni. La misura relativa, da calcolarsi sull'importo complessivo assoggettabile al diritto erariale, al lordo di tale tributo, e' stabilita come segue:
1) per importi fino a L. 100.. L. 5
" " da L. 101 a " 200.. " 10
" " " " 201 " " 400.. " 20
" " " " 401 " " 800.. " 60
" " " " 801 " " 1.000.. " 100
" " " " 1.001 " " 1.500.. " 150
" " " " 1.501 " " 3.000.. " 200
" " oltre " " 3.000.. " 400
2. Per gli spettacoli di lirica e di prosa il sovraprezzo e' stabilito in lire 100 anche per importi superiori alle lire 1000.
Il sovraprezzo e' dovuto - con riferimento al prezzo del posto cui si ha diritto - anche dai possessori delle tessere e dei biglietti di ingresso gratuiti, qualora vengano utilizzati nei giorni di applicazione della presente legge, fatta eccezione per le tessere ed i biglietti di servizio previsti da apposite disposizioni legislative.
Per gli abbonamenti agli anzidetti spettacoli, trattenimenti e manifestazioni, il sovraprezzo e' dovuto nella misura del 3 per cento e si calcola sulla quota degli abbonamenti, validi per il periodo di applicazione della presente legge, relativa a tale periodo, al lordo del diritto erariale.
Per le manifestazioni nelle quali il diritto erariale viene riscosso senza che abbia luogo la compilazione della distinta degli incassi, il sovraprezzo deve essere determinato con l'aliquota del 5 per cento sullo stesso imponibile che si prende per base ai fini della liquidazione del diritto erariale.
I sovraprezzi suddetti sono esenti dal diritto erariale e dalla imposta generale sull'entrata.
Art. 3
1. E' istituito a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale" un sovraprezzo di lire 2000 su ciascun biglietto di ingresso nei casino' da gioco per il periodo decorrente dal giorno di entrata in vigore della presente legge fino al 30 giugno 1954.
2. Il medesimo sovraprezzo e' dovuto per una sola volta al giorno dai frequentatori dei casino' muniti di tessera di abbonamento o di tessera di favore, escluse quelle rilasciate a scopo di servizio.
3. Il sovraprezzo suddetto e' esente dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata.
4. Le ditte che hanno in gestione i predetti casino' sono obbligate a riscuotere senz'alcun compenso e a versare l'importo del sovraprezzo, entro otto giorni dalla riscossione, al "Fondo nazionale di soccorso invernale".
Art. 4
1. I sovraprezzi di cui al precedente articolo 2 da registrarsi nella distinta giornaliera di incasso, sono riscossi dall'esercente e da questo versati alla Societa' autori ed editori nei modi e nei limiti stabiliti per i diritti erariali.
2. La Societa' italiana autori ed editori deve versare, entro ciascun mese successivo a quello della riscossione, l'ammontare dei sovraprezzi incassati al "Fondo nazionale di soccorso invernale", dandone notizia al Ministero dell'interno e a quelli delle finanze e del tesoro.
3. Il servizio di accertamento, riscossione e versamento dei sovraprezzi sara' dalla Societa' suddetta svolto gratuitamente.
Art. 5
1. Il servizio di cassa del "Fondo nazionale di soccorso invernale" e' affidato ad una azienda di credito di cui all'art. 5 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, da scegliersi di intesa con il Ministero del tesoro.
Art. 6
1. Gli avvisi al pubblico, anche se luminosi, e le inserzioni pubblicate sui giornali, riviste ed altre stampe inerenti all'appello per la raccolta dei contributi da devolversi al soccorso invernale, sono esenti da tassa di bollo, a condizione che non rechino pubblicita' a favore di terzi.
Art. 7
1. Per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione del sovraprezzo di cui alla presente legge, nonche' per la repressione delle trasgressioni, la risoluzione delle controversie, le prescrizioni e la riscossione dei crediti dipendenti dalle disposizioni previste dagli articoli precedenti, si osservano, in quanto applicabili, le norme relative ai diritti erariali.
Art. 8
1. Le Ferrovie dello Stato debbono applicare a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale" un sovraprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si effettuano in otto domeniche, da stabilirsi dal Ministero dei trasporti nella misura seguente:
1ª e 2ª classe 3ª classe per importi fino a L. 50 L. 10 L. 5
" " da L. 51 a " 100 " 15 " 10
" " " " 101 " " 200 " 25 " 20
" " " " 201 " " 500 " 60 " 45
" " " " 501 " " 1.000 " 120 " 90
" " " " 1.001 " " 2.000 " 180 " 135
" " " " 2.001 " " 5.000 " 240 " 180
" " oltre " 5.000 " 450 " 360
2. Per i biglietti collettivi il sovraprezzo deve essere applicato, nella stessa misura, sull'importo relativo a ciascun viaggiatore.
Sono esclusi dall'applicazione del sovraprezzo i biglietti rilasciati all'estero.
Art. 9
1. Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare a favore del Fondo nazionale medesimo un sovraprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si effettuano in otto domeniche da stabilirsi dal Ministero dei trasporti, nella misura seguente:
a) ferrovie, filovie, funivie, seggiovie, tranvie e funicolari extra-urbane, autolinee extra-urbane e servizi di navigazione interna extra-urbani:
1ª e 2ª classe 3ª classe per importi fino a L. 50 L. 10 L. 5 " " da L. 51 a " 100 " 15 " 10 " " " " 101 " " 200 " 25 " 20 " " " " 201 " " 500 " 60 " 45 " " " " 501 " " 1.000 " 120 " 90 " " " " 1.001 " " 2.000 " 180 " 135 " " oltre " 2.000 " 240 " 180
b) pubblici servizi di trasporto urbani (autofilotranvie, funicolari, funivie, ascensori e servizi di navigazione interna);
per qualsiasi importo lire 5.
Art. 10
1. I sovraprezzi di cui agli articoli 8 e 9, nella misura minima di lire 5 e fino ad un massimo di lire 200, sono dovuti anche da chi e' munito di tessera di abbonamento o di biglietto a riduzione o gratuito ad eccezione dei mutilati ed invalidi di guerra, di quelli del lavoro, nonche' dei mutilati civili per eventi bellici.
2. L'importo dei sovraprezzi per le singole categorie e le modalita' per la relativa riscossione saranno stabiliti con decreto da adottarsi di concerto dai Ministri per l'interno e per i trasporti.
Art. 11
1. Per le otto domeniche di cui al precedente art. 9, sul prezzo dei biglietti per il transito degli automezzi per trasporto di persone sulle autostrade e' stabilito a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale" un sovraprezzo uguale al prezzo dei biglietti stessi.