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Stanziamento di un miliardo di lire a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale" per la stagione 1952-53

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1952-53, la concessione della somma di lire un miliardo a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale".

Art. 2

1. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge verra' destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate contenute nel primo provvedimento concernente variazioni allo stato di previsione della entrata a quelli della spesa dei vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1952-53.

Art. 3

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addi' 31 ottobre 1953
EINAUDI
PELLA - FANFANI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: AZARA