Stanziamento di un miliardo di lire a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale" per la stagione 1953-54
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1953-54, la concessione della somma di lire un miliardo a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale".
Art. 2
1. Alla copertura della spesa di cui al precedente articolo si fara' fronte con riduzione per eguale importo dello stanziamento del capitolo n. 485 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54.
2. Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addi' 31 ottobre 1953
EINAUDI
PELLA - FANFANI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: AZARA