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Autorizzazione della spesa necessaria al funzionamento della Corte costituzionale

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per il funzionamento della Corte costituzionale e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1953-54, la spesa di lire 120 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 2

1. L'onere derivante dalla presente legge sara' fronteggiato mediante i riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 485 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54.

Art. 3

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addi' 4 novembre 1953
EINAUDI
PELLA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: AZARA