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Concessione della tredicesima mensilita' ai titolari di pensioni a carico degli Istituti di previdenza

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Ai titolari di pensioni a carico degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, e' concessa; a partire dall'anno 1953, una tredicesima mensilita' dell'intero trattamento di quiescenza loro spettante, con esclusione soltanto dell'indennita' di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni. Tale tredicesima mensilita' e' commisurata al trattamento mensile dovuto al 16 dicembre dell'anno cui essa si riferisce ed e' corrisposta nella seconda quindicina dello stesso mese.

2. Per i titolari ai quali la pensione non spetti per l'intero anno, la tredicesima mensilita' compete per un rateo, in ragione di un dodicesimo per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni; detto rateo, nei casi in cui la pensione sia cessata in data anteriore al 16 dicembre, e' commisurato al trattamento mensile dovuto alla data di cessazione.

3. La tredicesima mensilita' e' soggetta alle stesse ritenute che si applicano sulle altre dodici rate mensili del trattamento di quiescenza.

Art. 2

1. In tutti i casi di pensioni ad onere ripartito tra uno o piu' Istituti di previdenza, Stato ed Enti locali, oppure tra uno degli Istituti di previdenza e solo alcuni degli Enti predetti, ai fini della determinazione della misura della tredicesima mensilita' dovuta al titolare della pensione, dell'attribuzione delle relative quote ai diversi Enti concorrenti al riparto, nonche' delle modalita' di pagamento e di rivalsa delle quote predette, si applicano le norme stabilite in materia dagli ordinamenti degli Istituti di previdenza per il trattamento della pensione spettante prima dell'applicazione della presente legge.

Art. 3

1. Nei riguardi degli iscritti alle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli Enti locali e alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, nei casi di riscatto ed in quelli di riconoscimento di servizio o di periodi, quando la relativa domanda risulti presentata alla Prefettura o agli Istituti di previdenza prima della data di entrata in vigore della presente legge, il contributo a carico dell'iscritto si calcola in base alle norme vigenti alla data di presentazione della domanda stessa.

2. Invece, nei casi in cui la domanda non sia stata presentata prima della data di entrata in vigore della presente legge, il contributo a carico dell'iscritto, risultante dall'applicazione delle norme vigenti a tale data, e' elevato di un dodicesimo.

Art. 5

1. I contributi degli iscritti e degli enti a favore delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli Enti locali, previsti dalle vigenti disposizioni, vengono, con effetto dal 1 gennaio 1954, modificati nelle misure di cui al comma seguente.

2. Il contributo annuale a carico dell'iscritto e' costituito da una parte pari al 6 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 30 per cento e da una parte fissa di lire 3600. Quello a carico dell'Ente e' costituito da una parte pari al 19 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 30 per cento e da una parte fissa di lire 26.400.

3. Restano abrogate, a partire dal 1 gennaio 1954, le disposizioni contenute nell'art. 12 della legge 21 novembre 1949, n. 914.

Art. 6

1. I contributi degli iscritti e degli enti a favore della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti vengono, con effetto dal 1 gennaio 1954, modificati nelle misure di cui al comma seguente.

2. Il contributo annuale a carico dell'iscritto e' costituito da una parte pari al 6 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 30 per cento e da una parte fissa di lire 3600.

3. Quello a carico dell'Ente e' costituito da una parte pari al 12 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 30 per cento e da una parte fissa di lire 18.000.

4. Restano abrogate, a partire dal 1 gennaio 1954, le disposizioni contenute nell'art. 15 della legge 21 novembre 1949, n. 914.

Art. 7

1. Nei casi di pensioni e di quote di pensioni a carico di Province, Comuni o Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, quando il relativo pagamento non viene effettuato ai rispettivi titolari direttamente dagli Istituti di previdenza, gli Enti di cui sopra concederanno, a partire dal 1953, ad esclusivo loro carico, ai predetti titolari il beneficio della tredicesima mensilita', applicando norme analoghe a quelle contenute negli articoli 1 e 2 della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 novembre 1953
EINAUDI
PELLA - GAVA - FANFANI - AZARA - VANONI - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: AZARA