Concorso dello Stato nelle spese di gestione dell'ammasso volontario dell'olio di oliva di produzione 1953
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste e' autorizzato a disporre, con proprio decreto, l'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione, di produzione 1953 ed a fissarne le relative modalita'.
Art. 2
1. Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, lo Stato concorre nelle spese di gestione dell'ammasso di cui all'articolo precedente, nella misura fissa di lire 1500 a quintale di prodotto ammassato, fino al limite massimo di quintali 600.000.
Art. 3
1. Alla copertura dell'onere dipendente dall'applicazione della presente legge si fara' fronte con le entrate di bilancio derivanti dall'applicazione del decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, relativo alla istituzione di una imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali liquidi destinati all'alimentazione.
2. Il Ministro per il tesoro provvedera' ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 dicembre 1953
EINAUDI
PELLA - SALOMONE - VANONI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: AZARA