diritto.io

Provvedimenti economici per i dipendenti statali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Fermo il disposto dell'art. 1, comma terzo, della legge 29 giugno 1953, n. 463, ai personali statali di cui all'art. 7, primo comma, del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, esclusi i personali delle magistrature ordinaria e militare, della magistratura amministrativa e dell'Avvocatura dello Stato, e' attribuita una somma integrativa del trattamento economico per l'anno 1953, pari alla meta' della tredicesima mensilita', nei limiti, alle condizioni e con i criteri fissati dai commi secondo e successivi dell'art. 7 del predetto decreto legislativo.

2. Le disposizioni del primo comma si osservano anche nell'applicazione degli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, e dei provvedimenti successivi di estensione della tredicesima mensilita' a determinate categorie di personale in attivita' di servizio, alle condizioni, con le modalita' e nei limiti stabiliti dalle disposizioni medesime.

Art. 2

1. Alla copertura dell'onere di lire 17 miliardi dipendente dall'applicazione della presente legge si provvedera' con le entrate erariali previste dal decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, recante modificazioni all'imposta di fabbricazione e ai diritti erariali sugli alcoli e dal decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, recante modificazioni al regime fiscale degli oli minerali.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio 1953.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 dicembre 1953
EINAUDI
PELLA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: AZARA