Proroga della liquidazione del "Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica - F.I.M."
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il termine per la liquidazione del "Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica - F.I.M.", istituito con il decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889, gia' stabilito al 31 dicembre 1951 dall'art. 2 della legge 17 ottobre 1950, n. 840, e successivamente prorogato al 30 giugno 1953 con la legge 13 maggio 1952, n. 438, e' fissato al 31 dicembre 1954.
Art. 2
1. E' soppresso l'ultimo capoverso dell'art. 4 della legge 17 ottobre 1950, n. 840.
Art. 3
1. La presente legge, avente effetto dal 1 luglio 1953, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 dicembre 1953
EINAUDI
PELLA - GAVA - MALVESTITI
Visto, il Guardasigilli: AZARA